Articolo 559 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Adulterio

Dispositivo

[La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito.]