Articolo 559 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Adulterio
Dispositivo
[La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.
Il delitto è punibile a querela del marito.]