Articolo 568 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Occultamento di stato di un figlio

Dispositivo

(1)Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [569], [592] (2).

Note

(1) Sia la rubrica che il testo di tale disposizione sono stati modificati dall’art. 93, comma 1, lett. m), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, al fine quindi di eliminare ogni differenza riguardante lo stato di filiazione.

(2) Tale reato è configurabile solo se il neonato è già stato iscritto nei registri di stato civile, diversamente è applicabile il reato di cui all'art. 566.