Articolo 574 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
Dispositivo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale (1).
Note
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 29 maggio 2020, n. 102, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale".
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 7103/2025
In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, sussiste la giurisdizione italiana in caso di condotta di trattenimento commessa interamente all'estero, a seguito di uscita dal territorio nazionale precedentemente concordata con l'altro genitore, a condizione che la residenza abituale del minore fosse stata fissata in Italia, giacché è in tale luogo che si realizza l'evento tipico del reato, consistente nell'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto. (Rigetta, Corte Appello Ancona, 25/03/2024)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7103 del 23 gennaio 2025)
2Cass. pen. n. 16940/2024
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 574-bis cod. pen. è inquadrata come reato d'evento, e non come reato di pura condotta. L'evento del reato, dunque, va posto in correlazione con il luogo nel quale il minore ha la sua residenza abituale al momento dell'arbitraria decisione del genitore di trasferirlo o trattenerlo all'estero poiché è in tale luogo che si consuma l'offesa derivante dalla illecita condotta, consistente nell'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e al minore di mantenere con questi la stabilità di rapporto.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16940 del 7 febbraio 2024)
3Cass. pen. n. 28772/2020
Integrano modalità alternative di commissione del delitto di cui all'art. 574-bis cod. pen. le condotte di "abductio" e di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, che determinino impedimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. (In motivazione la Corte ha escluso che violi il principio di corrispondenza tra la condanna e l'accusa la sentenza che, a fronte della contestazione del reato in forma istantanea, incentrata sul momento della sottrazione del minore, tenga conto anche del successivo periodo di trattenimento dello stesso all'estero, nella specie valorizzato ai fini dell'intensità del dolo e della gravità della condotta).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28772 del 16 settembre 2020)
4Cass. pen. n. 29672/2020
In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 574-bis, comma terzo, cod. pen. da parte della Corte costituzionale con sent. n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29672 del 14 settembre 2020)
5Cass. pen. n. 31927/2019
In tema di reati contro la famiglia, integra il delitto previsto dall'art. 574-bis cod. pen. la condotta del genitore che porti con sé all'estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest'ultimo l'esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all'estero sia di breve periodo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato, ma costituisce elemento caratterizzante la diversa fattispecie di cui all'art. 574 cod. pen.).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31927 del 18 luglio 2019)
6Cass. pen. n. 36828/2019
La competenza per territorio, per il reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell'indebito trasferimento o trattenimento all'estero, poiché in tale luogo si realizza l'offesa tipica, consistente nell'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali nonché nella preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la competenza si radicasse nel luogo, diverso da quello di residenza della minore, in cui la stessa si incontrava con l'imputato, per essere di lì condotta in Albania).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36828 del 16 maggio 2019)
7Cass. pen. n. 8660/2019
In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso di condotta di trattenimento commessa interamente all'estero solo a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, fosse in Italia, sicché questo è il luogo in cui si consuma l'offesa derivante dalla illecita condotta consistente nell'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il difetto di giurisdizione relativamente ad un caso in cui la madre, dopo aver condiviso la decisione del marito di trasferirsi in via definitiva ed aver trascorso un anno di permanenza all'estero, aveva deciso di far rientro in Italia con i figli, vedendosi tuttavia negare per questi ultimi il consenso del marito).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8660 del 27 febbraio 2019)