Articolo 578 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di reato proprio, che dunque può essere commesso solo dalla madre naturale. Qualora vi sia concorso di soggetti estranei, a questi si applica la norma generale di omicidio di cui all'art. 575, a meno che non abbiano agito per favorire la madre. In tal caso troverà applicazione la norma in esame.

(2) E' elemento fondamentale che il fatto sia commesso immediatamente dopo il parto, non tanto quale requisito cronologico, ma piuttosto come riferimento a quella fase di perturbamento psichico conseguente al parto.

(3) Le condizioni di abbandono materiale e morale rappresentano l'elemento specificate del reato in esame e si riferiscono non solo ad una situazione economica gravemente deficitaria, ma anche all'assenza di una qualsivoglia assistenza, pubblica o privata ed affettiva. Queste devono necessariamente esistere congiuntamente e contemporaneamente al parto ed esse assumono rilievo oggettivo, per cui non rilevano se volontariamente causate o mantenute dalla madre.

(4) Si ritine inoltre inapplicabile anche l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62 n. 1, rispetto a cui la norma in esame si porrebbe in rapporto di specialità (v.15).

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 10284/2022

2Cass. pen. n. 42507/2022

3Cass. pen. n. 28252/2021

4Cass. pen. n. 40993/2010

5Cass. pen. n. 24903/2007

6Cass. pen. n. 46945/2004

7Cass. pen. n. 1387/2000

8Cass. pen. n. 7756/1993

9Cass. pen. n. 8489/1991

10Cass. pen. n. 10434/1989

11Cass. pen. n. 10413/1989

12Cass. pen. n. 3326/1988

13Cass. pen. n. 7997/1985