Articolo 583 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
Dispositivo
(1)Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni (2).
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo [444] del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno (2).
Note
(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 12 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2025, n. 83 (in G.U. 25/06/2025 n. 26) hadichiarato:1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, primo comma, del codice penale, inserito dall'art. 12,comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codicepenale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materiadi tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nellaparte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuitain misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, imezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per laparticolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti dilieve entità;2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone«comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportarel'interdizione».
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 22625/2023
Il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), pur muovendo dall'intento legislativo di predisporre una più ampia tutela per le vittime di "violenza domestica o di genere", non ha inteso limitarle solo a tali soggetti, tanto che, per la lesione comportante uno sfregio permanente al viso, consapevolmente ha introdotto una nuova norma di tutela, per tale gravissima lesione, per chiunque ne fosse rimasto vittima.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22625 del 5 aprile 2023)