Articolo 590 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Definizione di strade urbane e extraurbane

Dispositivo

(1)Ai fini degli articoli [589] e [590] si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.