Articolo 590 ter Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche
Dispositivo
(0) (1)Nel caso di cui all'articolo [590], se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
Note
(0) La rubrica del presente articolo è stata modificata dall'art. 1, comma 4 della L. 26 settembre 2023, n. 138.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.