Articolo 597 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Querela della persona offesa ed estinzione del reato
Dispositivo
Il delitto previsto dall'articolo [595] è punibile a querela della persona offesa.
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti [307], l'adottante e l'adottato [291] ss.]. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato (1).
Note
(1) Tale capoverso prevede una deroga al principio generale sancito dall'art. 126), in quanto viene considerata anche la fattispecie di offesa al soggetto già defunto.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 31530/2021
In tema di diffamazione, nel caso di "offesa alla memoria del defunto", i prossimi congiunti e gli altri soggetti indicati dall'art. 597, comma 3, cod. pen. sono legittimati "iure proprio" ad esercitare il diritto di querela, quali soggetti passivi dell'offesa. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, non occorre che i querelanti manifestino espressamente la volontà di tutelare la memoria del loro congiunto, essendo sufficiente che espongano l'accadimento storico ritenuto lesivo).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31530 del 24 giugno 2021)