Articolo 600 octies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) La disposizione in esame è sostitutiva dell'abrogata norma ex art. 671. Rispetto all'articolo abrogato, la fattispecie ivi contemplata richiede l'esistenza di un qualificato rapporto tra l'agente e la vittima solo nei casi di mancato impedimento che il minore mendichi o di tolleranza del suo utilizzo da parte di terzi, laddove in precedenza si trattava di un presupposto onnipresente.

(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 21-quinquies, comma 1, lettera a) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

(4) Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 600-octies, commi 1, 2 e rubrica.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 7140/2021

2Cass. pen. n. 21198/2011

3Cass. pen. n. 13526/2010