Articolo 603 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148.

(2) L'articolo è stato da ultimo modificato dalla legge 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

(3) L'intermediazione richiama la condotta dell'imprenditore che si rivolge ad un soggetto terzo, l'intermediario, per ottenere mere prestazioni di lavoro da parte di altri soggetti posti a disposizione dallo stesso intermediario.

(4) Lo stato di bisogno ricorre quando il soggetto passivo, pur non versando in assoluta indigenza, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 9473/2022

2Cass. pen. n. 17095/2022

3Cass. pen. n. 3554/2022

4Cass. pen. n. 45615/2021

5Cass. pen. n. 24441/2021

6Cass. pen. n. 49781/2019

7Cass. pen. n. 54024/2018

8Cass. pen. n. 6788/2016

9Cass. pen. n. 14591/2014