Articolo 615 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Dispositivo

[(1) (2)Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (3), è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329 (4).]

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 23 dicembre 1993, n. 547 e modificato dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.

(2) La rubrica è stata modificata dall'art. 19, comma 2, lettera b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(3) Si tratta di un reato di pericolo quindi per integrare il reato non è richiesto che si verifichi il danneggiamento o l'interruzione, essendo sufficiente la mera elaborazione di un sistema, apparecchiatura o programma idoneo a creare il rischio di un danneggiamento.

(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 2, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.