Articolo 617 quinquies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Dispositivo
(1) (2)Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri oinstalla apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi (3), è punito con la reclusione da uno a quattro anni (4).
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo [617], quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni (5).
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni (5).
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2) La rubrica è stata modificata dall'art. 19, comma 6, lettera b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(3) La norma estende la punibilità delle condotte incriminate dall'art. 617 bis.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 6, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(5) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera g) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha disposto la modifica del comma 2 e l'introduzione di un comma dopo il secondo.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. pen. n. 42183/2021
In tema di reati informatici, il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche è assorbito in quello di frode informatica nel caso in cui, installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo, di cui al primo reato, nell'alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 42183 del 7 settembre 2021)
2Cass. pen. n. 3236/2019
L'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.) è un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è necessario accertare la idoneità dell'apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3236 del 22 novembre 2019)
3Cass. pen. n. 4059/2015
Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.) è assorbito dal reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ex art. 617, quater cod. pen., considerato che l'attività di fraudolenta intercettazione di comunicazioni informatiche presuppone necessariamente la previa installazione delle apparecchiature atte a realizzare tale intercettazione, configurandosi un'ipotesi di progressione criminosa.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4059 del 18 dicembre 2015)
4Cass. pen. n. 36601/2010
Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) la condotta di colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36601 del 13 ottobre 2010)
5Cass. pen. n. 3252/2007
Integra il delitto di cui all'art. 617 quinquies c.p. la condotta di colui che installa abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico posizionando nel «postamat» di un ufficio postale una fotocamera digitale, considerato che l'intercettazione implica l'inserimento nelle comunicazioni riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3252 del 30 gennaio 2007)