Articolo 619 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

Dispositivo

Note

(1) Si tratta in concreto delle condotte del prendere cognizione, del sottrarre o distrarre e del distruggere o sopprimere una corrispondenza di natura epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza, la quale deve presentare i contenuti dell'attualità, ovvero della pertinenza al momento storico in cui avviene la comunicazione, e della personalità, intesa come la determinatezza dei destinatari.

(2) La disposizione in esame non chiarisce la nozione di giusta causa, che di conseguenza è rimandata al generico concetto di giustizia, quindi si tratta di un richiamo all'analisi che il giudice deve condurre con riguardo alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi che hanno condotto il soggetto ad compiere l'atto.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 29832/2015

2Cass. pen. n. 887/1971

3Cass. pen. n. 838/1969