Articolo 623 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Casi di procedibilità d'ufficio

Dispositivo

(1)Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli [615], secondo comma, [617], primo comma, [617], primo comma, [619], primo comma, e [620] si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 7, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018 e successivamente modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 2481/2020

Il delitto di minaccia grave è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ai sensi dell'art. 623-ter cod. pen., ove sia ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, quale aggravante ad effetto speciale.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2481 del 5 novembre 2020)