Articolo 624 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della l. 26 marzo 2001, n. 128.

(2) Si è qui codificata l'interpretazione estensiva, operata dalla giurisprudenza, dell'art. 625, comma 1, n. 1, finalizzata ad estendere l'applicabilità della norma ai fatti commessi nelle pertinenze dell'edificio e nei luoghi destinati anche solo in parte a privata dimora. Tuttavia non è stata riprodotta in tale disposizione la possibilità di configurare la fattispecie anche nel caso in cui sia realizzata durante l'abusivo trattenimento nell'edificio.

(3) Il comma secondo individua una diversa fattispecie definita furto con strappo, detto anche comunemente scippo, e richiede dunque che il fatto materiale si realizzi in un atto violento esercitato su di un oggetto, improvvisamente strappato di dosso o di mano alla vittima. Tale aspetto permette di separare il reato in esame dalle ipotesi di rapina propria, in cui la violenza si esercita sulla persona e non sulla cosa (come ad esempio nel caso in cui il soggetto dà un colpo sulla mano della vittima per farle cadere la borsetta e poi se ne impossessa, e di rapina impropria, in cui la violenza è esercitata sulla persona, dopo la sottrazione per assicurarsi il possesso della cosa (come ad esempio nel caso in cui lo scippatore, dopo aver strappato la borsetta di mano della vittima, le dia una spinta per farla cadere onde impedire che lo insegua).

(4) Comma aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.

(5) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 5 comma 1 lettere a) e b) della L. 26 aprile 2019 n. 36.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre 2025, n. 173 (in G.U. 03/12/2025 n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 624-bis, comma 4, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.

(7) Il comma 2 e la rubrica sono stati modificati dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23.

Massime giurisprudenziali (41)

1Cass. pen. n. 22018/2025

2Cass. pen. n. 11744/2025

3Cass. pen. n. 8043/2025

4Cass. pen. n. 16366/2025

5Cass. pen. n. 10410/2025

6Cass. pen. n. 8346/2025

7Cass. pen. n. 17038/2024

8Cass. pen. n. 50105/2023

9Cass. pen. n. 51596/2023

10Cass. pen. n. 46070/2023

11Cass. pen. n. 31757/2023

12Cass. pen. n. 15216/2023

13Cass. pen. n. 3716/2023

14Cass. pen. n. 5755/2022

15Cass. pen. n. 27678/2022

16Cass. pen. n. 35677/2022

17Cass. pen. n. 15639/2022

18Cass. pen. n. 37795/2021

19Cass. pen. n. 11744/2020

20Cass. pen. n. 35788/2018

21Cass. pen. n. 31345/2017

22Cass. pen. n. 38236/2016

23Cass. pen. n. 2768/2015

24Cass. pen. n. 32026/2014

25Cass. pen. n. 32830/2011

26Cass. pen. n. 10187/2011

27Cass. pen. n. 4569/2011

28Cass. pen. n. 33993/2010

29Cass. pen. n. 32093/2010

30Cass. pen. n. 30957/2010

31Cass. pen. n. 22725/2010

32Cass. pen. n. 21881/2010

33Cass. pen. n. 13582/2010

34Cass. pen. n. 37908/2009

35Cass. pen. n. 40245/2008

36Cass. pen. n. 28192/2008

37Cass. pen. n. 36606/2006

38Cass. pen. n. 34206/2006

39Cass. pen. n. 23402/2005

40Cass. pen. n. 43671/2003

41Cass. pen. n. 18810/2003