Articolo 635 quinquies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse
Dispositivo
(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo [635] ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.
Note
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48 e, successivamente sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera r) della L. 28 giugno 2024, n. 90.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 9870/2011
Il sistema di vigilanza e videoregistrazione in dotazione ad un ufficio giudiziario (nella specie Procura della Repubblica) composto di videocamere che non solo registrano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema secondo un programma informatico - attribuendo alle predette immagini la data e l'orario e consentendone la scansione in fotogrammi - ma si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi è riconducibile all'oggetto della condotta del reato di cui all'art. 635 quinquies cod. pen. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), considerato che il complesso di apparecchiature che lo compongono presenta tutte le caratteristiche del sistema informatico quale delineato dalla Convenzione di Budapest che sottolinea la sinergia dei diversi componenti elettronici, definendo sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9870 del 14 dicembre 2011)