Articolo 640 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Dispositivo
(1)Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (2), il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 5, della l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.
(2) Si tratta di un'ipotesi specifica di frode informatica, che però può essere commessa solo da tali soggetti, qualificandosi dunque la disposizione in esame alla stregua di reato proprio.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 1778/2024
È contraddittorio ritenere estinto il reato di insolvenza fraudolenta per intervenuto adempimento dell'obbligazione e contemporaneamente condannare l'imputato al pagamento degli interessi di mora, poiché ciò evidenzia l'incompletezza dell'adempimento e, quindi, l'insussistenza delle condizioni per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 641, secondo comma, cod. pen.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1778 del 5 dicembre 2024)
2Cass. pen. n. 21097/2023
In tema di insolvenza fraudolenta, l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, di cui all'art. 641, comma secondo, cod. pen., deve essere disposto e ricevuto prima della condanna definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione, diversamente dal risarcimento del danno, idoneo ad integrare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., che deve intervenire "prima del giudizio".(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 21097 del 10 maggio 2023)