Articolo 640 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 5, della l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.

(2) Si tratta di un'ipotesi specifica di frode informatica, che però può essere commessa solo da tali soggetti, qualificandosi dunque la disposizione in esame alla stregua di reato proprio.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 1778/2024

2Cass. pen. n. 21097/2023