Articolo 642 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Dispositivo

Note

(1) Trattasi, secondo la dottrina prevalente, di reato proprio, quindi perseguibile solo se commesso dall'assicurato.

(2) Affinché possa dirsi integrato il reato è necessario che vi sia un valido contratto di assicurazione, essendo indifferente quali eventi siano da questo coperti.

(3) Le condotte in esame possono realizzarsi con qualsiasi mezzo, fatto salvo che, in mancanza di una espressa clausola di sussidiarietà, se questi mezzi integrano autonomi reati può aversi concorso tra questi e il delitto in esame.

(4) Tale comma è stato così sostituito dall’art. 24 della l. 12 dicembre 2002, n. 273.

(5) La differenza tra infortunio e sinistro si coglie nel fatto che il primo comporta danni alla persona, mentre il secondo si concretizza in eventi che danneggiano le cose.

Massime giurisprudenziali (22)

1Cass. pen. n. 27136/2023

2Cass. pen. n. 21736/2023

3Cass. pen. n. 43534/2021

4Cass. pen. n. 20988/2021

5Cass. pen. n. 9553/2021

6Cass. pen. n. 32631/2020

7Cass. pen. n. 51088/2019

8Cass. pen. n. 590/2019

9Cass. pen. n. 51360/2018

10Cass. pen. n. 39767/2018

11Cass. pen. n. 24075/2017

12Cass. pen. n. 25128/2016

13Cass. pen. n. 21816/2014

14Cass. pen. n. 1856/2014

15Cass. pen. n. 24340/2010

16Cass. pen. n. 41261/2006

17Cass. pen. n. 23810/2004

18Cass. pen. n. 2506/2004

19Cass. pen. n. 8064/1998

20Cass. pen. n. 7745/1996

21Cass. pen. n. 5785/1988

22Cass. pen. n. 548/1988