Articolo 648 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Confisca
Dispositivo
(1)Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo [444] del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli [648], [648] e [648], è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli [648], [648] e [648] il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo [430] del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 63, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. pen. n. 22641/2025
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, la confisca, diretta o per equivalente, di beni futuri, trattandosi di provvedimento ablatorio illegale, sicché, ove lo stesso riguardi più imputati, il suo annullamento deve essere disposto anche nei confronti del ricorrente che non abbia articolato specifico motivo di doglianza, a condizione che il ricorso dallo stesso proposto risulti tempestivamente depositato.–In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la confisca ex art. 648-quater cod. pen. e le confische, diretta e per equivalente, previste dall'art. 322-ter cod. pen. rispondono a parametri diversi e hanno differenti ambiti applicativi, posto che la prima, in quanto funzionale alla tutela dell'ordine pubblico economico, mira a sottrarre alla circolazione ed alla immissione nel circuito economico legale qualsiasi bene, proveniente dai reati specificamente indicati dalla norma, suscettibile di alterarne il funzionamento, estendendosi, pertanto, anche al prodotto di essi, mentre la seconda ha ambito applicativo più ristretto, limitato solo al profitto o al prezzo del reato.–In tema di misure di sicurezza patrimoniali, non è affetta da nullità la sentenza che estende al prodotto del delitto di riciclaggio contestato a più imputati la confisca del profitto di esso, a condizione che sia stato correttamente richiamato il disposto dell'art. 648-quater cod. pen., individuando il "quantum" da ablare nell'intero importo delle somme dai predetti riciclate, atteso che la misura prevista dall'indicata diposizione può avere ad oggetto, indifferentemente, sia il profitto che il prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego o di autoriciclaggio.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22641 del 3 giugno 2025)
2Cass. pen. n. 4753/2025
In caso di autoriciclaggio, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 648-quater c.p. e dell'art. 19 D.Lgs. n. 231/2001 include l'intero ricavato dell'operazione illecita, senza deduzione dei costi sostenuti per l'acquisizione dei beni oggetto di riciclaggio, considerato che la condotta illecita contamina interamente il negozio giuridico posto in essere.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4753 del 29 gennaio 2025)
3Cass. pen. n. 9965/2025
In tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione dei proventi.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9965 del 28 gennaio 2025)
4Cass. pen. n. 32176/2024
In tema di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio, il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 32176 del 8 maggio 2024)
5Cass. pen. n. 10218/2024
In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen.)(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10218 del 23 gennaio 2024)
6Cass. pen. n. 2166/2022
In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2166 del 6 dicembre 2022)
7Cass. pen. n. 19561/2022
In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19561 del 12 aprile 2022)
8Cass. pen. n. 29692/2019
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 648-quater, comma secondo, cod. pen., la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29692 del 8 luglio 2019)
9Cass. pen. n. 33409/2009
In caso di concorso di persone nel reato, la confisca "per equivalente" prevista dall'art. 648 quater c.p. può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto.–La confisca "per equivalente" prevista dall'art. 648 quater c.p. non può essere applicata al delitto di riciclaggio commesso anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo 21 novembre 2007 n. 231 che ha introdotto detta misura patrimoniale. (In motivazione la S.C. ha affermato che la confisca "per equivalente" ha natura sanzionatoria).(Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 33409 del 17 agosto 2009)