Articolo 648 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Dispositivo

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 24, della l. 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dall'art. 5, della l. 9 agosto 1993, n. 328 e infine dall’art. 3, comma 2, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

(2) Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.

(3) Rispetto al reato di riciclaggio ex art. [[n648 bis]], la condotta ivi perseguita consiste nell'impiego dei beni provenienti da altro delitto in attività economiche e finanziarie.

(4) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(5) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. pen. n. 22053/2023

2Cass. pen. n. 26796/2021

3Cass. pen. n. 38919/2019

4Cass. pen. n. 38838/2019

5Cass. pen. n. 36121/2019

6Cass. pen. n. 16908/2019

7Cass. pen. n. 3026/2017

8Cass. pen. n. 33076/2016

9Cass. pen. n. 9026/2014

10Cass. pen. n. 47218/2013

11Cass. pen. n. 2737/2011

12Cass. pen. n. 4800/2010

13Cass. pen. n. 25828/2007

14Cass. pen. n. 2885/1996