Articolo 652 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Dispositivo

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo [422]-[436], ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo (1), di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio (2), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000 (3).

Note

(1) La sussistenza di un giusto motivo si fonda non solo su una norma giuridica, ma anche in motivazioni personali, valutabili dal giudice come sufficienti a giustificare l'inottemperanza ai doveri indicati dalla norma.

(2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia e diniego nei riguardi della richiesta di intervento.

(3) Il comma secondo invece contempla un'ipotesi commissiva che viene a realizzarsi in presenza delle stesse condizioni di cui al comma primo.Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.