Articolo 657 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata
Dispositivo
[Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda****fino a lire duecentomila.]