Articolo 662 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Esercizio abusivo dell'arte tipografica
Dispositivo
[Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.]