Articolo 664 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Distruzione o deterioramento di affissioni
Dispositivo
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili (1) o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464 (2).
Se si tratta di scritti o di disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Note
(1) Tra le Autorità civili rientrano anche quelle militari, essendo qui inteso il termine civile quale opposto a quello di ecclesiastico.
(2) Tale illecito è stato depenalizzato ex art. 48, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 670/1974
Gli scritti o disegni fatti affiggere dai partiti politici, che sono associazioni private, sono disciplinati dal capoverso dell'art. 664 c.p., e la loro distruzione è punita a condizione che l'affissione sia eseguita nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'autorità. Nell'ipotesi di lacerazione di un manifesto affisso ad un albero, il fatto non costituisce reato perché è fuori della tutela accordata dalla norma suindicata.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 670 del 29 marzo 1974)
2Cass. pen. n. 798/1971
Solo l'amministratore di un condominio è legittimato a procedere all'affissione, nell'atrio o nell'ingresso dello stabile amministrato, di scritti o disegni interessanti i condomini, tale facoltà derivandogli dall'incarico affidatogli e dalla stessa necessità di espletare le proprie mansioni. Uguale facoltà non spetta a coloro che non rivestono tale qualità, i quali per le comunicazioni ai condomini possono rivolgersi all'amministratore o se del caso all'assemblea. Non è punibile pertanto ai sensi dell'art. 664 comma secondo, c.p., la distruzione o il deterioramento di scritti o disegni fatti affiggere nell'ingresso di un condominio da persona diversa dall'amministratore.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 798 del 6 ottobre 1971)