Articolo 666 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

Dispositivo

Note

(1) La condotta del dare spettacolo è stata dalla giurisprudenza ricondotta alle sole ipotesi in cui tale attività sia posta in essere in forma imprenditoriale, quindi non vi rientrano le mere riunioni private.

(2) Si ritiene che la nozione di sala da ballo non sia comprensiva anche delle scuole di ballo in base alla considerazione che queste costituiscono il luogo ove allievi apprendono l'arte della danza e a cui è richiesto un impegno proficuo di apprendimento.

(3) Tale illecito è stato depenalizzato ex art. 49, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. pen. n. 218/2003

2Cass. pen. n. 13541/1998

3Cass. pen. n. 10610/1997

4Cass. pen. n. 3314/1997

5Cass. pen. n. 9371/1996

6Cass. pen. n. 4663/1996

7Cass. pen. n. 6204/1994

8Cass. pen. n. 3778/1994

9Cass. pen. n. 2902/1994

10Cass. pen. n. 6275/1990

11Cass. pen. n. 3171/1989