Articolo 668 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

Dispositivo

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere (1), senza averli prima comunicati all'Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (2).

Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.

Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo [266].

Note

(1) Trattasi di illecito che può essere commesso solo da colui che recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere.

(2) Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.