Articolo 676 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Rovina di edifici o di altre costruzioni
Dispositivo
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione (1), che poi, per sua colpa (2), rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 (3) [677]; [1669], [2953].
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.
Note
(1) Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal progettista, dal costruttore e dal fornitore dei materiali.
(2) La responsabilità è addebitabile solo a titolo di colpa, quindi sulla base di un comportamento non diligente del soggetto attivo.
(3) Tale disposizione è stata depenalizzata ex art. 51, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 47034/2018
La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato; ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d'imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 47034 del 16 ottobre 2018)
2Cass. pen. n. 5430/1992
La contravvenzione di cui all'art. 676 c.p., a differenza del delitto previsto dall'art. 449 c.p. in relazione al precedente art. 434, ha natura di reato proprio del progettista e del costruttore.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5430 del 9 maggio 1992)
3Cass. pen. n. 1297/1973
Destinatari della norma di cui all'art. 676 c.p. sono non soltanto i progettisti e i costruttori di un edificio che poi, per loro colpa, rovini, ma anche coloro che fabbricano e forniscono ai costruttori manufatti organici o elementi prefabbricati che, posti in opera, abbiano cagionato o siano concorsi a cagionare la rovina della costruzione, ogni qualvolta si accerti in concreto che essi non avevano, per colpa dello stesso fabbricante, le caratteristiche di resistenza idonee a sopportare i carichi cui erano stati da lui destinati.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1297 del 3 luglio 1973)