Articolo 679 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Omissioni in materia di precursori di esplosivi
Dispositivo
[(1)Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.]
Note
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.