Articolo 682 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di un reato comune, ovvero può essere commesso da un soggetto qualsiasi. Tuttavia, se si tratta di un militare viene ad applicarsi l'art. 90 del codice penale militare di pace.

(2) La condotta non deve essere posta in essere in modo clandestino o fraudolento, diversamente troverebbe applicazione l'art. 260.

(3) Tale comma è stato aggiunto dall’art. 7, comma 4, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 19676/2021

2Cass. pen. n. 42071/2019

3Cass. pen. n. 9618/2004

4Cass. pen. n. 2350/1997

5Cass. pen. n. 958/1996