Articolo 686 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

Dispositivo

Note

(1) È applicabile anche a chi esercita la vendita o il commercio di tali sostanze in una sola occasione.

(2) Tale sanzione è stata depenalizzata ex art. 53, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 683/2001

2Cass. pen. n. 4828/1994