Articolo 692 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Detenzione di misure e pesi illegali

Dispositivo

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene (1) misure o pesi (2) [472] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

[Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata.] (3)

Note

(1) E' sufficiente che i pesi e le misure siano detenuti in ragione della naturale destinazione, a nulla valendo la ragione della loro detenzione.

(2) Si ricordi che i pesi non devono essere né alterati né contraffatti, in questi casi infatti viene ad applicarsi il reato ex art. 472.

(3) Tale comma è stato abrogato dall'art. 18, comma 1, della l. 25 giugno 1999, n. 205.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 13527/1980

Per la punibilità del reato previsto dall'art. 692 c.p. (detenzione di misure e pesi illegali) è sufficiente la colpa.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13527 del 17 dicembre 1980)

2Cass. pen. n. 42/1974

L'obbligo di sottoporre a verificazione periodica i pesi e le misure stabilito dall'art. 12 del T.U. 23 agosto 1890, n. 7088, riguarda tutti coloro che risultano iscritti nello stato degli utenti formato dalla giunta comunale a norma dell'art. 18 dello stesso testo unico. Infatti, poiché contro tale stato è ammesso ricorso nei modi stabiliti dal regolamento, l'iscrizione nell'elenco degli utenti, compilato e pubblicato a norma di legge, ha valore di presunzione legale del possesso di strumenti metrici da parte dell'iscritto, indipendentemente dall'uso degli strumenti stessi. Di conseguenza, sino a quando la persona iscritta non abbia ottenuto l'annullamento dell'iscrizione nello stato degli utenti, tale iscrizione ha carattere vincolante per l'autorità giudiziaria alla quale è precluso il potere di indagare sulla sussistenza delle condizioni che legittimano l'iscrizione stessa, in quanto tale indagine si tradurrebbe in un inammissibile controllo nel merito di un atto amministrativo.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42 del 17 gennaio 1974)