Articolo 695 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

Dispositivo

Note

(1) Il riferimento è alla licenza prevista ex art. 31 de T.u.l.p.s., operante anche per le armi bianche, nonché per quelle antiche, artistiche e rare.

(2) Tale condotta implica una certa abitualità e continuità nel commercio delle armi, non rientrandovi dunque la vendita occasionale, perseguibile invece ex art. 35 T.u.l.ps.

(3) Si escludono dunque le raccolte poste in essere per un mero fine collezionistico.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 15431/2010

2Cass. pen. n. 9318/1998

3Cass. pen. n. 4657/1993

4Cass. pen. n. 5278/1988