Articolo 698 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Omessa consegna di armi
Dispositivo
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità (1), di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123 [700], [701] (2).
Note
(1) Si tratta dell'ordine art. 40 del T.u.l.p.s., il quale attribuisce la prefetto il potere di ordinare, per ragioni di ordine pubblico e in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti siano consegnate per essere custodite in determinati depositi a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Autorità militare.
(2) In considerazione della normativa speciale in materia di armi, la disciplina in esame ha un ambito di applicazione ristretto intendersi solo alle armi comuni non da sparo e alle munizioni per armi comuni da sparo.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 1418/1998
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 698 c.p. — inottemperanza all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi detenute — la mancata indicazione di un preciso termine per adempiere è irrilevante, non facendo venir meno la legalità del provvedimento impositivo dell'obbligo, ove la determinazione di siffatto termine risulti assorbita dal connotato di “immediatezza” nell'esecuzione, che l'ordine può talora rivestire in considerazione delle concrete circostanze di fatto che ne hanno giustificato l'adozione. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che le pregnanti ragioni di pericolo per l'incolumità individuale e per l'ordine pubblico poste a fondamento del provvedimento impositivo dell'obbligo, emesso a seguito di una denuncia in cui erano state prospettate le ipotesi delittuose di detenzione illegale di armi e di minaccia grave, postulavano inequivocabilmente l'urgenza e l'indilazionabilità — e quindi l'immediatezza — della sua esecuzione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1418 del 5 febbraio 1998)