Articolo 698 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Omessa consegna di armi

Dispositivo

Note

(1) Si tratta dell'ordine art. 40 del T.u.l.p.s., il quale attribuisce la prefetto il potere di ordinare, per ragioni di ordine pubblico e in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti siano consegnate per essere custodite in determinati depositi a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Autorità militare.

(2) In considerazione della normativa speciale in materia di armi, la disciplina in esame ha un ambito di applicazione ristretto intendersi solo alle armi comuni non da sparo e alle munizioni per armi comuni da sparo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 1418/1998