Articolo 701 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Misura di sicurezza

Dispositivo

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata [228] (1).

Note

(1) Si tratta di una misura di sicurezza, la cui applicazione non richiede una declaratoria di delinquenza qualificata né che vi sia un'incidenza obbligatoria derivante da precedenti penali.