Articolo 703 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Accensioni ed esplosioni pericolose

Dispositivo

Note

(1) Mentre per "pubblica via" si intendono i luoghi di transito come le piazze e gli slarghi, per luoghi "in direzione di essa" si indicano fatti che, seppur commessi nella propria abitazione, sono idonei a far giungere oggetti pericolosi sulla pubblica via.

(2) Vi rientrano anche le armi ad aria compressa e le pistole lanciarazzi, non invece le semplici armi giocattolo.

(3) L'aggravante si realizza solo se è presente un numero di persone superiore a quello di norma proprio di un centro abitato.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 36716/2024

2Cass. pen. n. 15697/2022

3Cass. pen. n. 19621/2017

4Cass. pen. n. 18062/2010

5Cass. pen. n. 43003/2005

6Cass. pen. n. 12496/1999

7Cass. pen. n. 1321/1995

8Cass. pen. n. 11188/1994

9Cass. pen. n. 342/1973