Articolo 706 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Commercio clandestino di cose antiche
Dispositivo
[Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorità, quando la legge lo richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila.]