Articolo 709 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

Dispositivo

Note

(1) La disposizione si configura quindi in presenza di un possesso in buona fede, elemento che segna la differenza rispetto alla fattispecie ex art. 712.

(2) Si tratta di una condotta omissiva, in quanto non viene rispettato l'obbligo di avviso all'Autorità, il quale deve essere dato immediatamente dopo che il soggetto sia venuto a conoscenza della provenienza illecita dei beni, a nulla rilevando il tempo trascorso dal momento in cui egli ne è venuto in possesso e se ne è ancora in possesso.