Articolo 713 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Misura di sicurezza
Dispositivo
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata (1).
Note
(1) Tale misura si considera in realtà ristretta alle ipotesi ex artt.707,709 e712.