Articolo 723 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di reato proprio, in quanto può essere commesso solo da colui che è stato autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo ex art. 86 del T.u.l.p.s.

(2) La condotta del tollerare non si rifà ai soli comportamenti passivi, ma anche alle situazioni in cui si ha un'agevolazione del gioco vietato.

(3) Il riferimento è a quei giuochi non d'azzardo vietati dall'autorità sulla base di un provvedimento amministrativo e che sono elencati all'art. 110 T.u.l.p.s..