Articolo 728 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui

Dispositivo

Note

(1) Il consenso, valido e informato, non quindi viziato da errore, violenza o dolo, permette di distinguere la contravvenzione in esame del reato di cui all'articolo613.

(2) Il pericolo per l'incolumità viene considerato una condizione obiettiva di punibilità (v.44).

(3) Si ritiene limitato l'ambito di tale causa di non punibilità ai casi di trattamento medico-chirurgico.