Articolo 734 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
Dispositivo
(1)Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli [600], [600], [600], anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo [600], [600], [609], [609], [609], [609] e [609], divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso (2) è punito con l'arresto da tre a sei mesi.
Note
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 12, della l. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi modificato dall'art. 8, della l. 3 agosto 1998, n. 269 e dall'art. 9, della l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(2) La divulgazione si considera realizzata anche qualora avvenga tra un numero determinato di persone, come ad esempio durante una riunione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 2887/2013
Il reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., prescinde alla volontarietà della condotta divulgativa ed è perciò punibile anche a titolo di colpa.–In relazione al reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., non è configurabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto il divieto così come formulato dalla disposizione incriminatrice esclude la possibilità di operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della vittima dei reati sessuali e l'interesse della collettività ad essere informata.–In relazione al reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., la condotta penalmente rilevante consiste nel portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone le generalità o l'immagine della vittima, senza il suo consenso, attraverso delle modalità che comunque consentano di poter risalire alla persona offesa dei reati indicati dalla norma.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2887 del 12 dicembre 2013)