Acquisto di azioni proprie finalizzato alla riduzione del capitale

Triveneto · H.G.36 · 9-2016

Azioni e quote - Azioni proprie

Massima

L’art. 2357 c.c. pone specifiche condizioni alla possibilità per una s.p.a. di acquistare azioni proprie. A sua volta l’art. 2357-bis, comma 1, n. 1, c.c., stabilisce che le condizioni di cui all’art. 2357 c.c. non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avvenga in esecuzione di una deliberazione di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni.

Deve ritenersi che la disciplina in deroga di cui all’art. 2357 bis c.c. sia applicabile non solo nel caso di riscatto di azioni (art. 2437-sexies c.c.) ma anche agli acquisti di azioni finalizzati alla riduzione del capitale.

In questo caso il procedimento da seguire dovrà evidenziare il nesso causale tra l’acquisto di azioni e la riduzione del capitale così da giustificare la deroga alle condizioni di cui all’art. 2357, comma 1, c.c.; inoltre trattandosi nella sostanza di operazione di riduzione volontaria del capitale, mediante restituzione del capitale ai soci cedenti, troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 2445, commi 2, 3 e 4, c.c.

Si ritiene che in questa ipotesi non debba essere iscritta al passivo di bilancio la specifica voce di segno negativo di cui all’art. 2357-ter c.c., così come introdotto dal D.Lgs 18 agosto 2015 n. 139, in quanto la società non acquisisce le azioni al proprio patrimonio, dovendo le stesse essere annullate nel momento stesso del perfezionamento del loro acquisto.

È legittima l’operazione di riduzione del capitale anche se l’acquisto avviene a prezzo superiore rispetto al valore nominale purché la società disponga di riserve disponibili sufficienti, riducendole dell’importo corrispondente al prezzo eccedente il valore nominale delle azioni proprie acquistate.

Motivazione

L’art. 2357 c.c. subordina l’acquisto da parte di una s.p.a. di azioni proprie al rispetto di specifiche condizioni:

- l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea;

- l’acquisto deve essere fatto nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili accertate nell’ultimo bilancio approvato;

- l’acquisto deve riguardare solo azioni interamente liberate.

Il limite, già previsto per tutte le s.p.a., in base al quale il valore nominale delle azioni proprie non poteva eccedere una determinata percentuale del capitale, ora è previsto solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (Legge 4 agosto 2008 n. 142 e successiva legge 9 aprile 2009 n. 33 che prevede per tali società il limite del 20%).

Tuttavia anche per le società che non fanno ricorso al mercato di rischio, benché la norma oggi non preveda più alcun limite quantitativo, vi è comunque un limite strutturale e di sistema da rispettare; si ritiene infatti che una società non possa comunque mantenere la proprietà di una quota di capitale che renda impossibile in maniera non occasionale il funzionamento dell’assemblea (per effetto del necessario computo delle azioni proprie nelle maggioranze costitutive e deliberative, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 2, c.c.) pena il verificarsi di una causa di scioglimento (in questo senso l’orientamento H.I.26).

L’art. 2357-bis, comma 1, n. 1, c.c. prevede, peraltro, una deroga alla specifica disciplina in tema di acquisto di azioni proprie dettata dall’art. 2357 c.c.; detta norma, infatti, stabilisce che le condizioni di cui all’art. 2357 c.c. non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avvenga in esecuzione di una deliberazione di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni. La norma parla di riscatto evocando, in tal modo, la disciplina dettata dall’art. 2437-sexies c.c. in tema di azioni riscattabili (si tratta delle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci). A sua volta l’art. 2437-sexies c.c., nell’ultimo periodo del primo comma, fa salva l’applicazione proprio della disciplina degli artt. 2357 e 2357-bis c.c.

Peraltro deve ritenersi la disciplina in deroga di cui all’art. 2357-bis c.c. applicabile non solo nel caso di azioni per le quali lo statuto preveda il potere di riscatto, come espressamente previsto nella norma in commento, ma anche nel caso in cui la società intenda procedere ad un acquisto di azioni proprie, finalizzato proprio alla riduzione del capitale, e quindi ogni qualvolta sia chiaro sin dall’inizio il nesso causale tra acquisto e riduzione capitale.

Infatti una volta che l’acquisizione di azioni proprie (concordata con soci disposti a vendere in tutto o in parte le proprie azioni) sia strumentale proprio al loro annullamento, la situazione che si viene a creare non è del tutto diversa da quella delle azioni dichiarate riscattabili per effetto di una disposizione statutaria e da annullare a seguito del loro acquisto da parte della stessa società emittente: si tratta, in entrambi i casi, di azioni da annullare e quindi destinate a non rimanere nel patrimonio della società né ad essere rimesse in circolazione. In sostanza nessuna differenza può ravvisarsi, ai fini dell’applicabilità della disciplina in deroga di cui all’art. 2357-bis c.c., tra l’ipotesi di acquisto per volontà unilaterale della società, in virtù del potere di riscatto riconosciutole in statuto, e l’ipotesi dell’acquisto per contratto a seguito di accordo tra le parti (società cessionaria e socio cedente).

Nel caso dell’acquisto di azioni proprie il procedimento da seguire dovrà, peraltro, evidenziare il nesso causale tra acquisto e riduzione capitale, così da giustificare la deroga alle condizioni di cui all’art. 2357, comma 1, c.c.; inoltre trattandosi nella sostanza di operazione di riduzione volontaria del capitale, determinando, di fatto, una restituzione del capitale ai soci che procedono alla cessione delle proprie azioni, troverà applicazione anche la disciplina di cui all’art. 2445, commi 2, 3 e 4, c.c.

In particolare, si dovrà procedere come segue:

1) avviso di convocazione indicante le ragioni della riduzione volontaria del capitale sociale e le specifiche modalità di attuazione della riduzione mediante l’acquisto di azioni proprie (in applicazione del principio desumibile dall’art. 2445, comma 2 c.c.);

b) delibera dell’assemblea straordinaria che approva la riduzione volontaria del capitale da attuarsi mediante acquisto e contestuale annullamento di azioni proprie, delibera nella quale devono essere indicati il numero delle azioni da acquistare ed il prezzo di acquisto (evidenziandosi, in tal modo, il nesso causale tra acquisto delle azioni e riduzione del capitale);

c) deposito ed iscrizione al registro Imprese della delibera assembleare;

d) decorso del termine di 90 giorni per l’opposizione dei creditori (dovendosi ritenere applicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 2445, commi 2, 3 e 4, c.c., trattandosi pur sempre di un’ipotesi di riduzione volontaria del capitale sociale, come sopra già precisato);

e) acquisto, una volta decorso il termine di cui sub d), delle azioni (presso tutti i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale o presso i soli soci disponibili alla cessione);

f) contestuale annullamento delle azioni così acquistate, in esecuzione della delibera di riduzione volontaria del capitale sociale debitamente iscritta al Registro Imprese.

Si rammenta che in tema di acquisto di azioni proprie l’art. 2357-ter c.c., nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2015, prevedeva, al terzo comma, l’obbligo per la s.p.a. acquirente di costituire una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni iscritte all’attivo di bilancio e di mantenere detta riserva finché le azioni non venissero trasferite o annullate. In dottrina si era osservato che funzione di detta riserva era quello di neutralizzare un valore, quello delle azioni proprie iscritto all’attivo, che non poteva costituire un valore effettivo, rappresentando dette azioni una frazione del patrimonio della medesima società acquirente. Si riteneva che più di una riserva si trattasse di una posta contabile o correttiva.

L’art. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (entrato in vigore il 1 gennaio 2016) ha modificato sul punto l’art. 2357-ter, comma 3, c.c. stabilendo che l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo di bilancio di una specifica voce, con segno negativo. Pertanto, dal 1 gennaio 2016 le azioni proprie troveranno evidenza in bilancio attraverso una voce di segno negativo riportata al passivo (e non più iscrivendo la voce azioni proprie all’attivo di bilancio e la riserva indisponibile azioni proprie al passivo di bilancio, come previsto dalla normativa in vigore sino al 31 dicembre 2015). Il tutto come anche confermato dalla nuova disposizione 2424-bis c.c. (anch’essa modificata, con decorrenza 1 gennaio 2016, dall’art. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139) laddove si stabilisce che le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 2357-ter (a sua volta il precedente art. 2424 c.c. prevede tra le voci di patrimonio netto, al numero X, la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio). Non è mancato in dottrina chi ha criticato la soluzione adottata dal legislatore per le distorsioni che la stessa è destinata a provocare con riguardo alle società che redigono il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili nazionali (il problema invece non si porrebbe per le società che adottano in principi contabili IAS/IFRS): per queste società il valore del patrimonio netto contabile, ricavato in base ai criteri dettati dal codice civile, ed il valore effettivo del patrimonio sociale non sono omogenei e tale disomogeneità può comportare per la società, nel caso di acquisto di azioni proprie un’erosione del proprio patrimonio netto ben diversa, e solitamente superiore, rispetto alla misura proporzionale della quota di partecipazione azionaria acquistata (L. De Angelis, Una questione in tema di acquisto di azioni proprie, in Le Società, 6/2016, 667).

Si ritiene che nell’ipotesi presa in considerazione nel presente orientamento (acquisto di azioni proprie finalizzato alla riduzione del capitale) non debba essere iscritta al passivo di bilancio la specifica voce di segno negativo di cui all’art. 2357-ter c.c., nuovo testo, così come introdotto dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in quanto, nell’ipotesi qui considerata, la società non acquisisce le azioni al proprio patrimonio, dovendo le stesse essere annullate nel momento stesso del perfezionamento del loro acquisto.

L’acquisto delle azioni proprie, in questo caso, costituisce mero strumento per l’attuazione della riduzione volontaria del capitale e proprio perché destinate ad essere annullate nel momento stesso del loro acquisto, non ricorrono nemmeno i presupposti per una loro rilevazione in bilancio attraverso la voce di segno negativo ora prevista dall’art. 2357, comma 3, c.c, nuovo testo. Ciò che sarà rilevato in bilancio, nel caso di specie, sarà da un lato (all’attivo) la riduzione di cassa (per l’importo pari alle risorse utilizzate per l’acquisto delle azioni proprie) e dall’altro (al passivo) la riduzione del capitale (in conseguenza dell’annullamento delle azioni proprie a tal fine acquistate).

Si ritiene legittima l’operazione di annullamento delle azioni proprie finalizzato all’attuazione di una delibera di riduzione volontaria del capitale anche se l’acquisto di dette azioni avviene a prezzo superiore o inferiore al loro valore nominale.

Nel caso di acquisto a prezzo superiore al valore nominale, peraltro, è condizione indispensabile per procedere a detto acquisto che la società disponga di riserve disponibili sufficienti, riducendole per un importo corrispondente al prezzo eccedente il valore nominale delle azioni proprie acquistate. In questo caso in bilancio saranno rilevati da un lato (all’attivo) la riduzione di cassa (per l’importo pari alle risorse utilizzate per l’acquisto delle azioni proprie) e dall’altro (al passivo) sia la riduzione del capitale, per un importo pari al valore nominale delle azioni proprie a tal fine acquistate (e ciò in conseguenza dell’annullamento di dette azioni) che la riduzione della riserva disponibile a tal fine prescelta per un importo pari alla differenza tra il valore nominale delle azioni annullate ed il prezzo pagato per il loro acquisto. In mancanza di riserve disponibili tali da coprire la differenza tra prezzo corrisposto e valore nominale delle azioni acquistate, l’operazione di annullamento delle azioni proprie finalizzato all’attuazione di una delibera di riduzione volontaria del capitale non potrà essere attuata, non potendo essere garantito l’equilibrio di bilancio (a fronte della riduzione della cassa all’attivo per l’importo effettivamente pagato non vi sarebbe una corrispondente riduzione delle poste di passivo, non potendo il capitale che essere ridotto per importo pari al valore nominale delle azioni annullate).

Meno problematico, invece, il caso di acquisto a prezzo inferiore al valore nominale; in tale ipotesi infatti si determina una differenza positiva a favore della società (dovuta al prezzo di acquisto inferiore al valore nominale delle azioni acquistate) differenza che sempre al fine di garantire l’equilibrio di bilancio dovrà essere destinata (i) ad apposita riserva di nuova creazione (ii) ovvero a incremento di una riserva esistente. La riserva che verrà a crearsi sarà una riserva di capitale essendo nella stessa confluiti conferimenti originariamente eseguiti a titolo di liberazione del capitale (in sostanza a seguito del rimborso ai soci, effettuato con l’acquisto di azioni a prezzo inferiore al valore nominale, parte dei conferimenti dagli stessi a suo tempo eseguiti a liberazione del capitale, per un importo pari alla differenza tra prezzo di acquisto e valore nominale delle azioni annullate, viene liberata confluendo nella nuova riserva).

Si rammenta che l’acquisto azioni proprie se ed in quanto finalizzato al loro annullamento non è soggetto a tobin tax (art. 15 D.M. 21 febbraio 2013 - art. 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Norme collegate

Art. 2424-bisArt. 2357Art. 2437-sexiesArt. 2424Art. 2445Art. 2357-terArt. 2357-bis

Massime collegate (1)