Acquisto ex art. 2343 bis c.c.
Triveneto · H.A.6 · 9-2004
Conferimenti - Acquisti pericolosi
Massima
L’acquisto da parte della società da promotori, fondatori, soci o amministratori in violazione a quanto disposto dall’art. 2343 bis c.c. è comunque valido ed efficace, avendo il comma 5 di detto articolo stabilito una conseguenza tipica diversa dalla nullità o dall’annullabilità dell’atto.