Affitto di beni come unico oggetto
Triveneto · G.A.5 · 9-2004
Massima
L’affitto a terzi di tutti, di alcuni o dell’unico bene (mobile o immobile) di proprietà della società, non integrando un mero godimento ma costituendo un’attività economica volta alla produzione di un utile, può legittimamente costituire oggetto di una società.
Norme collegate
Art. 2248Art. 2295Art. 2328Art. 2463