Amministrazione disgiunta e opposizione ex art. 2257 c.c.

Triveneto · I.C.7 · 9-2004

Amministrazione e rappresentanza - Funzionamento del consiglio di amministrazione

Massima

La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente fra loro è ammissibile - con il solo correttivo che il criterio di calcolo della maggioranza per decidere dell’eventuale opposizione deve intendersi la partecipazione al capitale e non agli utili come indicato dall’art. 2257 c.c.

Norme collegate

Art. 2475

Massime collegate (4)