Amministrazione disgiunta e opposizione ex art. 2257 c.c.
Triveneto · I.C.7 · 9-2004
Amministrazione e rappresentanza - Funzionamento del consiglio di amministrazione
Massima
La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente fra loro è ammissibile - con il solo correttivo che il criterio di calcolo della maggioranza per decidere dell’eventuale opposizione deve intendersi la partecipazione al capitale e non agli utili come indicato dall’art. 2257 c.c.
Norme collegate
Art. 2475