Amministrazione società di capitali
Firenze · 74 · 2020
Amministrazione e rappresentanza - Poteri
Massima
La gestione dell’impresa comprende la determinazione del suo assetto organizzativo, amministrativo e contabile oltre alla redazione del bilancio e spetta inderogabilmente ed esclusivamente agli amministratori. Tale inderogabilità discende dal fatto che si verte nel campo delle regole proprie del diritto dell’impresa e non solo del diritto delle società. Le decisioni in materia di gestione dell’impresa sono quindi necessariamente imputabili a tutti gli amministratori e conseguentemente devono essere adottate, in tutte le società, congiuntamente o collegialmente.
Il rispetto della collegialità in materia di gestione dell’impresa impedisce la delega integrale a singoli amministratori della competenza ad adottare decisioni rientranti in tale ambito, ma consente che a costoro venga delegata in via esclusiva la cura di singole fasi di una decisione che deve restare collegiale, come puntualmente risulta dall’art. 2381 del c.c. in materia di elaborazione ed esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società.
Nei casi di delega di poteri ad alcuni o ad uno degli amministratori, la collegialità si declina e si articola, nelle s.p.a. e nelle s.r.l., attraverso l’attribuzione:
ai delegati, del compito di curare la predisposizione degli assetti adeguati alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, dandone puntuale (completa e analitica) e ricorrente informativa all’organo collegiale e all’organo collegiale, della competenza a valutare gli assetti così come predisposti dai delegati (se del caso, proponendone modifiche e integrazioni). La decisione finale sugli assetti resta collegiale, nel senso che va assunta da (e dunque è imputabile a) tutti gli amministratori.
Al contrario, le decisioni relative a singoli atti di disposizione del patrimonio sociale, come pure il compimento dei medesimi in nome e per conto della società, non attenendo propriamente alla gestione dell’impresa nel senso suddetto, e cioè all’organismo produttivo, ma all’amministrazione della società, possono essere affidate tanto a singoli amministratori, quanto a procuratori esterni all’organo amministrativo quanto infine, ma non nella s.p.a., ai soci.
In tale ultimo ambito continuano a trovare applicazione nelle s.r.l., anche dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019) e del suo Decreto correttivo (D.lgs. 147 del 2020), gli articoli 2479 I comma c.c. (nella parte in cui prevede che l’atto costitutivo possa riservare competenze ulteriori rispetto a quelle legali, anche inerenti l’amministrazione, ai soci) e 2468 III comma c.c. (nella parte in cui consente di attribuire ai soci particolari diritti, che dunque ben potrebbero riguardare anche aspetti legati all’amministrazione). In definitiva il Codice della crisi in alcun modo obbliga ad adeguamenti degli statuti o dei patti sociali che prevedano nella materia dell’amministrazione deroghe al modello legale.
Motivazione
L’articolo 40 del D.Lgs. 147 del 2020 (Disposizioni integrative e correttive – d’ora in poi “Correttivo” – a norma dell’articolo 1 comma 1 della legge 8 marzo 2019 n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – d’ora in poi “Codice della crisi” –, in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155), ha modificato in alcuni punti gli articoli 2257, 2380 bis, 2409 novies e 2475 del codice civile (già prima di allora modificati dal Codice della crisi) e fornisce lo spunto per tornare ad esaminare i rapporti tra “gestione” e “amministrazione” nelle società commerciali.
La questione è nota: il Codice della crisi aveva modificato in alcuni punti, oltre all’articolo 2086 del c.c., anche gli articoli 2257, 2380 bis, 2409 novies e 2475 del c.c., introducendo la regola espressa che la “gestione” dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori. In base agli artt. 2257 primo comma, 2380 bis primo comma, 2475 primo comma novellati dal Codice della crisi (nel testo in vigore prima del Correttivo): «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086 secondo comma e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale».
Alcuni commentatori del Codice della Crisi avevano ritenuto che, di conseguenza, ogni aspetto legato all’amministrazione non fosse più modificabile rispetto alla previsione legale, specialmente per quanto riguardava le Srl (con particolare riferimento alle norme che accordano ai soci competenze gestorie: artt. 2479 I comma c.c. e 2468 III comma c.c.), e che quindi ogni spazio accordato dalla Riforma del 2003 alla autonomia privata in subiecta materia andasse riconsiderato se non addirittura abolito (nota 1: interpretazioni orientate al tentativo di adeguarsi alla modifica normativa sembrano essere, tra le altre, quelle di Rescio, Brevi note sulla “gestione esclusiva dell’impresa” da parte degli amministratori di s.r.l.: distribuzione del potere decisionale e doveri gestori, in il Societario.it, 2019; Calvosa, Gestione dell’impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c , in Società 2019, p. 800; Magliulo, i poteri degli amministratori di s.r.l. a seguito del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in Riv. Not. 2019, p. 307. Si veda inoltre la Massima 183 del 17 settembre 2019 approvata dalla Commissione Massime presso il Consiglio Notarile di Milano, Limiti dei poteri di gestione dei soci non amministratori nelle S.r.l. (art. 2475 I c., c.c.).
La lettera degli articoli 2257, 2380 bis, 2409 novies e 2475 del c.c., nei testi modificati dal Codice della crisi, a prima vista in effetti giustificava i dubbi degli interpreti. Per riportare le cose nella giusta prospettiva si era fatto ricorso a più di una operazione di ortopedia interpretativa (nota 2: Montalenti, Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma, relazione al convegno di Courmayeur del settembre 2019. Le posizioni della dottrina e i tentativi di varia ortopedia interpretativa sono ben sintetizzati nella Massima 183 di Milano).
Altra dottrina (nota 3: Hanno sostenuto un’interpretazione “riduttiva” rispetto al tenore letterale degli articoli novellati, tra gli altri, Stanghellini, Il codice della crisi di impresa: una primissima lettura (con qualche critica), in Corriere Giuridico 2019, p. 449 ss.; Abriani – A. Rossi, Nuova disciplina della crisi di impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in Società 2019 , p. 400), con una ricostruzione “riduttiva” rispetto alle novità del Codice della crisi, aveva al contrario reputato che solo la “gestione” non fosse modificabile rispetto allo schema legale, ma non anche gli aspetti, diversi dalla gestione, legati alla ”amministrazione”, per “gestione” (ovvero “organizzazione” (nota 4: Per la distinzione tra il profilo dell’organizzazione e gli aspetti legati alla gestione operativa si rimanda a Atlante, Maltoni, Ruotolo, Il nuovo art. 2475 c.c.. Prima lettura, studio CNN 58/2019/I, p. 3)) dovendosi intendere l’istituzione dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile dell’impresa e per “amministrazione” gli altri aspetti legati alla operatività della società, le decisioni relative a singoli atti di disposizione del patrimonio sociale, come pure il compimento dei medesimi in nome e per conto della società (nota 5: In questo senso di recente Ferri – M. Rossi, La gestione dell’impresa organizzata in forma societaria, in Studi in onore di Oreste Cagnasso, p. 575 ss., Torino 2020. In senso contrario si lege nella Massima 183 di Milano che «la gestione della società, intesa come svolgimento dell’attività di impresa organizzata in forma societaria, comprende infatti pacificamente tanto i profili organizzativi quanto i profili più propriamente operativi»).
Le modifiche apportate dal Correttivo sembrano fare giustizia delle tesi orientate all’adeguamento. Gli artt. 2257 primo comma, 2380 bis primo comma ultimo periodo, 2475 primo comma c.c., modificati dal Correttivo, oggi recitano: «L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086 secondo comma spetta esclusivamente agli amministratori». Sembra dunque potersi ricavare che effettivamente l’istituzione dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile dell’impresa oltre alla redazione del bilancio attengono alla fase della gestione/organizzazione dell’impresa societaria e sono quindi necessariamente imputabili a tutti gli amministratori e conseguentemente devono essere adottate, in tutte le società, congiuntamente o collegialmente, mentre gli altri aspetti legati all’amministrazione/operatività della società, residuali rispetto alla gestione/organizzazione, esulano dalla gestione così intesa e comprendono sia le decisioni relative a singoli atti di disposizione del patrimonio sociale, sia il compimento dei medesimi in nome e per conto della società.
La prima attività rimane attribuzione esclusiva dell’organo amministrativo nella sua interezza mentre la seconda può ben essere affidata solo ad alcuni amministratori o a procuratori esterni all’organo amministrativo o anche, ma non nelle Spa, ai soci (nota 6: Conclude in senso diametralmente opposto la Massima 183 di Milano, approvata però prima del Correttivo).
Nelle Srl in particolare le norme che prevedono la attribuzione a soci non amministratori di poteri gestori si riferiscono alla amministrazione e non alla gestione (nota 7: Circa il modello legale della organizzazione della srl e l’ambito della autonomia statutaria nelle possibili modifiche di tale modello legale si rimanda a Cian, La S.r.l.: la struttura organizzativa, in Cian, Diritto commerciale, Torino 2014 pp. 606 ss.. Sulla possibile compressione statutaria dell’organo amministrativo nelle Srl fino a lasciare spazio alle sole attribuzioni indicate dall’art. 2475 V comma c.c., Caccavale, L’amministrazione, la rappresentanza e i controlli, in La riforma della srl a cura di Caccavale, Magliulo, Maltoni e Tassinari, Milano 2007, p. 170; sui diritti particolari attribuibili statutariamente ai soci si rimanda a Guglielmo e Silva, I diritti particolari del socio. Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie Studio CNN 242/2011/I , nelle accezioni indicate, con le precisazioni che seguono in tema di delega.
Nelle Spa l’art. 2381 del c.c., che si reputa comunemente applicabile alle Srl (nota 8: Per tutti si rimanda a Abriani, Commento all’art. 2475, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Milano 216, p. 567 ss., ed ivi alla soluzione del problema della responsabilità dei deleganti in caso di delega nella srl), disegna con precisione la ripartizione tra gestione e amministrazione (nota 9: In Abbadessa, Profili topici della nuova disciplina della delega amministrativa, Il Nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso, Milano 2007, p. 492 in nota 2, si leggono cenni al dibattito circa la tassatività o meno del catalogo legislativo delle attribuzioni non delegabili. Seppure non previste dall’art. 2381 quarto comma c.c. sarebbero non delegabili anche la distribuzione di acconti dividendo e la proposta di accedere al concordato (così Ferrara jr. e Corsi, Gli Imprenditori e le società, Milano 2006 p. 580 in nota 2) e la cooptazione in sostituzione di amministratori cessati anzitempo (così Presti e Rescigno, Corso di diritto commerciale. Società, Bologna 2005, p. 148).
È utile chiarire l’ambito della delega nelle Spa e nelle Srl, con riferimento ai casi di delega di poteri in materia di gestione ad alcuni o ad uno degli amministratori.
In questi casi, la collegialità necessaria si declina e si articola attraverso l’attribuzione agli amministratori che abbiano ricevuto la delega, del compito di curare la predisposizione degli assetti adeguati alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, dandone puntuale (completa e analitica) e ricorrente informativa all’organo collegiale e all’organo collegiale, della competenza a valutare gli assetti così come predisposti dai delegati (se del caso, proponendone modifiche e integrazioni).
La decisione finale sugli assetti predisposti da chi sia stato delegato a farlo resta collegiale: deve essere assunta da (e dunque è imputabile a) tutti gli amministratori.
A loro volta le norme delle società personali che prevedono l’amministrazione disgiuntiva o comunque modulata – e non congiuntiva – si devono riferire alla amministrazione e non alla gestione.
Il cambiamento lessicale introdotto dal Correttivo è da questo punto di vista illuminante: non più la «gestione spetta esclusivamente agli amministratori» ma, nella nuova versione degli artt. 2257, 2380 bis, 2409 novies, 2475 del c.c., «l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086 del c.c.».
In altre parole gli amministratori, e solo gli amministratori sotto la loro personale responsabilità, organizzano la società per renderla conforme ai dettami dell’articolo 2086 del cod. civ. (obbligo di determinare «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale…»).
L’inciso «anche in funzione» sta a dimostrare che l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa societaria non è finalizzato solo a fare fronte alle eventuali situazioni di crisi ma soprattutto è coessenziale al buon funzionamento dell’attività sociale, anche al fine di conseguire, nel rispetto di tutte le regole applicabili, il risultato di raggiungerne lo scopo.
Corollario di quanto precede è che, in definitiva, il Codice della crisi in alcun modo obbliga ad adeguamenti degli statuti o dei patti sociali che fossero già in vigore all’entrata in vigore delle norme novellate, qualora statuti o patti prevedessero nella materia dell’amministrazione deroghe al modello legale (nota 10: Così, già prima del Correttivo, Atlante, Maltoni, Ruotolo cit., p. 8), deroghe che sono a maggior ragione legittime anche negli statuti/patti redatti dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi.