Ammissibilità della fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio
Triveneto · L.A.21 · 9-2006
Fusione e scissione - Fusione di società di persone
Massima
Si ritiene ammissibile la fusione (“propria” o “in senso stretto”) in una società di persone di nuova costituzione con un unico socio, in quanto la società beneficiaria, nel procedimento di fusione “in senso stretto”, nasce secondo una genesi affatto diversa dall’ordinario atto costitutivo.
Infatti, in base all’art. 2504 bis, comma 1, c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. 6/2003, la fusione tra società non comporta l’estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (così Cass., sez. un. 8 febbraio 2006, n. 2637). In tal caso la società di persone unipersonale originata dalla fusione sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.
[successivamente è intervenuta Cass. SS.UU. 2021 n. 21970, affermando che «La fusione per incorporazione estingue la società incorporata», n.d.r.]
Motivazione
Il D.Lgs. 6/2003 ha definitivamente eliminato dall’art. 2504 bis, comma 1, c.c. (disciplinante gli effetti della fusione) ogni riferimento testuale alla “estinzione” delle società fuse.
Più correttamente, la nuova formulazione prevede ora che la società risultante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società «partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione».
La modifica legislativa è senz’altro volta a chiarire, come ormai riconosciuto in maniera assolutamente prevalente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che la fattispecie della fusione non è riconducibile ad un negozio traslativo a contenuto patrimoniale.
La fusione societaria è piuttosto un fenomeno comportante la sola modifica dell’atto costitutivo delle società coinvolte, le quali non si estinguono ma continuano ad esistere compenetrate una nell’altra, secondo nuove regole organizzative, senza che possa ravvisarsi una vicenda successoria inter vivos, a titolo universale o particolare.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare (Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637) che la fusione di società si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dei soggetti coinvolti, che conservano la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.
La fusione produce, in sostanza, una modifica della struttura societaria attraverso l’accorpamento dei rapporti giuridici facenti capo alle società originarie.
Coerentemente con tale natura “evolutiva” e “modificativa” del rapporto sociale, la fusione non si attua attraverso la formazione di un nuovo contratto, con conseguente necessità di ottenere la ripetizione del consenso da parte di tutti i soci, bensì è parte di un tipico procedimento decisionale endosocietario, formalizzato attraverso una delibera dell’assemblea dei soci, per le società di capitali, o con il consenso della maggioranza dei soci calcolata per partecipazione agli utili, per le società di persone, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
L’atto finale di fusione, con rilevanza esterna, anche se attuata mediante la costituzione di una nuova società, è poi sottoscritto dai soli rappresentanti organici delle società coinvolte, e non dai soci delle società medesime, che pur risulteranno titolari delle partecipazioni nella nuova società.
Il tutto è accompagnato da precise disposizioni volte a garantire gli interessi dei soci, dei creditori, e degli altri terzi in genere.
Stante quanto sopra, deve ritenersi legittima la fusione che produca una società di persone di nuova costituzione con un unico socio, salvo lo scioglimento della società stessa qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.
Si tratterebbe comunque di un effetto giuridico del tutto indipendente dall'iter della fusione, oltre che eventuale.