Ammissibilità di attività strumentali all’oggetto sociale delle s.t.p.

Triveneto · Q.A.13 · 9-2013

Atto costitutivo - Oggetto sociale

Massima

Perfettamente compatibile con l’esclusività dell’oggetto sociale della s.t.p. è la possibilità per la stessa di compiere attività strumentali all’esercizio della professione ordinistica prescelta e, quindi, la possibilità per la società professionale di rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all’esercizio della professione e di compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, compresa la possibilità di assumere obbligazioni strumentali all’esercizio dell’attività professionale stessa.

Comunque la previsione della legittimità di tali attività è ammissibile solo in quanto si tratti di attività collegate da un nesso di strumentalità funzionale con l’attività professionale ordinistica che costituisce l’oggetto esclusivo della s.t.p.

Motivazione

Nel silenzio dell’art. 10 della legge n. 183/2011 è da ritenere a tal proposito che sia applicabile – quasi come termine paradigmatico di raffronto, in quanto normativa settoriale di un tipo s.t.p. – il disposto dell’art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 96/2001 per il quale «la società può rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all’esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo».

Tra tali attività sarà ricompresa anche l’assunzione di obbligazioni strumentali all’attività professionale, come si desume anche dall’art. 26 comma 3 del citato D.Lgs. n. 96/2001, il quale prevede uno specifico regime di responsabilità per le obbligazioni sociali non derivanti da attività professionali, anche questo espressione di un principio generale applicabile a tutte le s.t.p.

Norme collegate

Art. 1346Art. 2295Art. 2328Art. 2463Art. 17 D.Lgs. 2001 n. 96Art. 10 L. 2011 n. 183Art. D.M. 2013 n. 34

Massime collegate (4)