Ammissibilità di diritti particolari attribuiti a tutti i soci
Triveneto · I.I.31 · 9-2015
Azioni e quote - Diritti particolari del socio
Massima
Si ritiene ammissibile l’attribuzione di uno o più diritti particolari a tutti i soci di una s.r.l., in considerazione:
del tenore letterale dell’art. 2468, comma 3, c.c., il quale individua, quali soggetti titolari dei particolari diritti, “singoli soci”, con ciò lasciando intendere che debba trattarsi di specifici soci, nominativamente individuati, senza escludere che i diritti particolari possano riguardare tutti i soci; dell’ampia autonomia statutaria riconosciuta post riforma al tipo sociale s.r.l., la quale dovrebbe permettere di attribuire rilevanza centrale alle persone di tutti i soci, ove ciò corrisponda alla volontà degli stessi.
Motivazione
L’art. 2468, commi 2 e 3, c.c., consente all’autonomia privata di derogare alla regola della proporzionalità fra quota di partecipazione al capitale sociale e diritti sociali spettanti ai soci, prevedendo:
che i diritti sociali spettino ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto disposto dal terzo comma del medesimo articolo (art. 2468, comma 2, 1° alinea), che l’atto costitutivo possa prevedere, in deroga al principio esposto al precedente punto I), l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili (art. 2468, comma 3, c.c.). La formulazione letterale della norma citata induce a ritenere che l’unica eccezione ammessa dal legislatore al principio di proporzionalità fra diritti sociali e partecipazione posseduta dal socio di s.r.l., sia rappresentata dall’istituto dei diritti particolari. Uno dei principi cardine in materia di s.r.l., infatti, è la parità di trattamento fra i soci, che è espressione del principio di eguaglianza e che è tutelata attraverso la previsione della proporzionalità di cui s’è detto. Com’è noto, il principio di eguaglianza non impone di disciplinare in modo identico tutte le situazioni, bensì di trattare in modo eguale, situazioni eguali, ed in modo diverso, situazioni diverse; pertanto, nelle società di capitali, ai soci spettano diritti sociali in proporzione all’entità della propria partecipazione, ad eccezione delle ipotesi di deroga espressamente contemplate dalla legge. L’unica deroga prevista dal legislatore in materia è, come detto, l’istituto dei diritti particolari, mediante il quale è possibile inserire, all’interno dell’atto costitutivo di una s.r.l., clausole dotate di elementi personalistici, volti a dare rilievo alla persona o alla posizione di uno o più soci determinati, in considerazione del loro apporto o di altre caratteristiche, attraverso l’attribuzione agli stessi di diritti “diversi” da quelli, discendenti dalla legge, spettanti agli altri soci. E ciò, in considerazione dei tratti distintivi della s.r.l. post riforma, quali l’ampio potere riconosciuto all’autonomia statutaria, la rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali. Nell’individuare i soggetti che possono essere titolari di particolari diritti, va rilevato, anzitutto, come da più parti è stato sostenuto, che detti diritti possono essere attribuiti soltanto ai soci (siano essi persone fisiche o giuridiche) e non a terzi che soci non siano. In secondo luogo, l’art. 2468, comma 3, c.c. utilizza l’espressione “singoli soci”, con ciò non intendendo necessariamente fare riferimento ad “alcuni soci” soltanto, bensì richiedendo che i diritti in parola siano attribuiti unicamente a soci che siano specificatamente, singolarmente e nominativamente individuati o individuati almeno per relationem; il che porta a ritenere che sia ammissibile l’attribuzione di uno o più diritti particolari alla totalità dei soci, in considerazione dell’intuitus personae di ciascuno di essi. Ciò non significa che la previsione statutaria che attribuisca un diritto particolare a tutti i soci debba essere considerata quale regola di organizzazione della società e, quindi, quale clausola statutaria valida per tutti i soci, bensì essa dovrebbe sempre essere intesa in termini di diritto particolare, stante il tenore letterale dell’inciso del secondo comma dell’art. 2468 c.c. (“salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo”), il quale induce a ritenere che l’unica deroga ammessa dal legislatore al principio di proporzionalità fra diritti sociali e partecipazione posseduta, sia l’istituto dei diritti particolari (e, quindi, sembra escludere qualsiasi discriminazione fra i soci realizzata in modo diverso, come ad esempio attraverso una clausola statutaria valida per tutti). Pertanto, posto che i diritti particolari sono considerati, dalla dottrina prevalente, posizioni giuridiche soggettive a valenza organizzativa, rispondenti, oltreché all’interesse particolare del singolo socio titolare, anche ad un interesse sociale generale, e considerato che l’unica deroga espressamente contemplata dal legislatore alla regola della proporzionalità fra diritti sociali e misura della partecipazione sia l’utilizzo dell’istituto dei diritti particolari, si ritiene ammissibile la previsione statutaria di un diritto particolare attribuito a tutti i soci di una s.r.l., purché nominativamente individuati. Naturalmente al notaio è rimesso il compito di valutare la compatibilità dei diritti particolari attribuiti con le norme ed i principi nel caso concreto coinvolti. E così, ad esempio, non sarà possibile attribuire a tutti i soci un particolare diritto alla percezione di una partecipazione maggiorata all’utile di esercizio; mentre sarà certamente consentito attribuire a ciascun socio il diritto di nominare un componente dell’organo amministrativo.