Applicabilità dell’art. 2464, comma 3, c.c. alle delibere di aumento di capitale

Triveneto · I.G.43 · 9-2012

Atto costitutivo - Modificazioni in generale

Massima

È da ritenersi che la disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 2464, c.c., la quale prevede che << se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro >>, sia volta unicamente a stabilire il principio che, contrariamente a quanto previsto per le società di persone, la scelta delle entità da conferire non spetta al conferente ma deve essere condivisa da tutti i soci, in sede di costituzione, ovvero determinata nella delibera, in sede di aumento di capitale.

È pertanto legittimo, nel rispetto del diritto di sottoscrizione (opzione) eventualmente spettante ai soci, deliberare un aumento di capitale in natura anche senza una esplicita previsione in tal senso nell’atto costitutivo/statuto.

È peraltro possibile introdurre nello statuto una clausola che escluda o limiti convenzionalmente i conferimenti in natura (vedi orientamento I.A.7).

Motivazione

La previsione contenuta nell’art. 2464, comma 3, c.c., secondo la quale <<se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro>>, è talmente generica che potrebbe far ritenere che la stessa trovi applicazione, oltre che nella fase costitutiva della società, anche nelle operazioni di aumento del capitale.

Il dubbio sorge soprattutto in dipendenza del fatto che nelle s.r.l., a differenza che nelle società azionarie, non esiste una disciplina sull’esclusione del diritto di opzione per gli aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti diversi dal denaro, né le cautele conseguenti (relazione degli amministratori che illustri le ragioni del conferimento in natura e i criteri adottati per la determinazione del prezzo, parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo - art. 2441, comma 6, c.c.). La norma in commento consentirebbe quindi di rimediare in qualche modo a tale carenza, offrendo ai soci di s.r.l. uno strumento per impedire statutariamente gli aumenti di capitale da liberarsi in natura.

Una siffatta interpretazione estensiva dell’art. 2464, comma 3, c.c. non appare condivisibile.

Innanzitutto detta norma riproduce esattamente l’analoga disposizione dettata per la costituzione delle società azionarie dall’art. 2342, comma 1, c.c., disposizione, questa, che sicuramente non trova applicazione negli aumenti di capitale in natura, posto che l’art. 2440, comma 1, c.c. precisa che a tali aumenti si applicano i soli commi 3 e 5 dell’art. 2342, con esclusione dunque del comma 1. Risulta pertanto assai arduo sostenere che la medesima regola (codificata nell’art. 2464, comma 3, c.c. per la s.r.l., e nell’art 2342, comma 1, c.c. per la s.p.a.) abbia una portata differente a seconda del modello societario in cui trova applicazione.

In realtà la regola che prevede che «se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro», è volta unicamente a chiarire che nelle società di capitali, siano esse s.r.l. o società azionarie, contrariamente a quanto previsto per le società di persone (art. 2253, comma 2, c.c.), la determinazione delle entità da conferire deve essere in ogni caso effettuata nell’atto costitutivo e, dunque, non spetta al socio conferente. È per questo che è stata inserita tre le norme dettate per i conferimenti in sede di costituzione delle società e non è riprodotta (né richiamata) in quelle sull’aumento di capitale. Negli aumenti di capitale, infatti, è sempre l’assemblea dei soci che determina l’entità da conferire a liberazione delle partecipazioni offerte in sottoscrizione, fermo restando che sarà poi il potenziale sottoscrittore che deciderà se aderire o meno all’offerta.

Stante quanto sopra deve ritenersi legittima nella s.r.l. l’adozione di una delibera di aumento di capitale da liberarsi in natura anche senza una esplicita previsione in tal senso nell’atto costitutivo/statuto, il tutto, ovviamente, nel rispetto dei diritti di opzione (sottoscrizione) eventualmente non derogati dallo statuto, posto che in tale modello societario non è prevista l’esclusione dell’opzione per gli aumenti in natura.

Sotto quest’ultimo profilo è bene precisare che un aumento di capitale da liberarsi in natura non è necessariamente incompatibile con il diritto di opzione, dato che i beni richiesti in conferimento potrebbero appartenere ai soci nelle esatte proporzioni richieste (si pensi al caso in cui sia richiesto il conferimento di partecipazioni in altra società facente capo ai medesimi soci di quella che richiede il conferimento), ovvero in misura comunque sufficiente a consentirgli di esercitare l’opzione (come potrebbe accadere ad esempio con dei titoli di stato, obbligazioni o altri valori mobiliari).

È infine da rilevare che la previsione contenuta nell’art. 2464, comma 3, c.c., per quanto riferita alla sola fase di costituzione della società, enuncia una valutazione di meritevolezza dell’interesse dei soci a non consentire i conferimenti diversi dal denaro. Per tale motivo deve ritenersi legittima una eventuale clausola statutaria che escluda o limiti convenzionalmente i conferimenti in natura (vedi orientamento I.A.7).

Norme collegate

Art. 2342Art. 2464Art. 44 D.L. 2012 n. 83Art. 2465Art. 2481-bis

Massime collegate (12)